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L'ALGORITMO AGGIORNATO PER L'IMPORTAZIONE DEGLI AIUTI UMANITARI
Pubblicato 28 dicembre 2023 14:00

Algoritmo per il passaggio di aiuti umanitari  

secondo la risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina del 5 settembre 2023 n. 953 "Alcune questioni relative al passaggio e alla contabilità degli aiuti umanitari sotto la legge marziale" 


Il 5 settembre 2023 è stata approvata la Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina n. 953 "Alcune questioni relative al passaggio e alla contabilità degli aiuti umanitari sotto la legge marziale" (di seguito - Risoluzione n. 953), che definisce la procedura per il riconoscimento delle merci come aiuto umanitario, il passaggio attraverso il confine doganale dell'Ucraina, lo sdoganamento, la ricezione, la fornitura, la distribuzione e il controllo sull'uso mirato degli aiuti umanitari importati nel territorio doganale dell'Ucraina sotto la legge marziale. 

 

Al fine di organizzare in modo efficace i processi di riconoscimento delle merci come aiuti umanitari, passaggio attraverso il confine doganale dell'Ucraina, sdoganamento, ricezione, fornitura, distribuzione e controllo dell'uso mirato degli aiuti umanitari, è stato sviluppato dal 1 dicembre 2023 il seguente algoritmo per la consegna di beni umanitari: 

 

1. Sulla base del bisogno ricevuto, il DonatoreFORNITORE di aiuti può presentare la sua proposta all'indirizzo e-mail del Ministero della Salute ucraino [email protected] o contattando il Coordinatore per la fornitura di aiuti umanitari in merito ad una possibile donazione. 

 

Questa proposta dovrà contenere: 

1) Informazioni sull'oggetto della donazione: 

- Categoria della donazione (prodotti sanitari, attrezzature mediche, medicinali, trasporti, ecc.); 

- Fornitore: nome legale completo, indirizzo di registrazione; 

- Nome della merce; 

- Paese di origine del prodotto; 

- Numero di pezzi nell'unità di misura più piccola; 

- Data di scadenza/termine di operatività; 

- Numero stimato di posti, peso/volume; 

- Il tempo di consegna previsto. 

2) Lettera di donazione - una proposta scritta per fornire aiuti umanitari. 

3) Certificati (certificati del produttore, qualità, analisi, ecc.) per questo tipo di prodotto secondo l'Allegato 

4) Informazioni sul paese di spedizione. 

5) Informazioni sulla possibilità di consegna della merce da parte del fornitore al magazzino del DESTINATARIO. 

 

2. Dopo la verifica dell'offerta da parte del DESTINATARIO, la conferma della necessità e della capacità di accettare l'assistenza proposta, il FORNITORE è tenuto a fornire i seguenti documenti: 

a. Invoce; 

b. Lista imballaggio; 

c. Fattura delle merci (CMR).



Al DESTINATARIO, a sua volta, vengono forniti i dati e l'indirizzo del luogo di consegna della merce con i recapiti della persona responsabile.


3. Se necessario è possibile stipulare un accordo di donazione.


4. Al fine di riconoscere l'elenco concordato di beni come aiuto umanitario, il DESTINATARIO inserisce le informazioni sui beni attesi nel Sistema automatizzato di registrazione degli aiuti umanitari (АС ГУД) compilando moduli elettronici sul portale, a seguito del quale verrà generato un CODICE UNICO per questo elenco di merci, necessario per l'importazione e lo sdoganamento delle merci come aiuti umanitari.


5. Il CODICE UNICO ricevuto, insieme all'elenco dei beni a cui è stato assegnato tale codice unico nel sistema del Ministero delle Politiche Sociali dell'Ucraina, deve essere fornito dal DESTINATARIO al FORNITORE per l'inserimento di questo codice nella dichiarazione doganale.



IMPORTANTE! Il codice ha validità di 90 giorni dal momento della sua creazione.


6. Dopo aver ricevuto il codice, chiediamo al FORNITORE di confermare la data di consegna del carico e i dati dell'autista - dati del passaporto, marca, numero di targa del veicolo per compilare la Dichiarazione.

Avendo i dati del CODICE UNICO ricevuti dal DESTINATARIO, il FORNITORE può compilare autonomamente la dichiarazione in fase di sdoganamento.


7. Disponendo dei dati necessari per compilare la dichiarazione online, il DESTINATARIO può compilare autonomamente la Dichiarazione e fornire al FORNITORE un elenco completo dei dati necessari per attraversare la frontiera, vale a dire:

- il codice unico con l'elenco dei dati del carico a cui è assegnato tale codice;

- numero della dichiarazione con la quale è stato dichiarato l'elenco.


*La dichiarazione creata online nel sistema dal DESTINATARIO ha validità 30 giorni dal momento della creazione e senza possibilità di apportare modifiche alla stessa.

In generale, non ci saranno cambiamenti proceduralmente significativi per il DONATORE - il fornitore di aiuti, fatta eccezione per la necessità di fornire preventivamente al DESTINATARIO le informazioni necessarie per la registrazione preliminare del carico nel sistema automatizzato di registrazione degli aiuti umanitari del Ministero delle Politiche Sociali dell'Ucraina per ottenere un CODICE UNICO, senza il quale il carico non sarà riconosciuto come aiuto umanitario, che escluderà la possibilità di importare merci in Ucraina senza applicare misure di regolamentazione non tariffaria dell'attività economica estera.

Allo stesso tempo, notiamo che, in conformità con la Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina del 20 novembre 2023 n. 1216 "Sugli emendamenti ad alcune risoluzioni del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina riguardanti la registrazione e la contabilità degli aiuti umanitari

e i suoi destinatari nel periodo della legge marziale", la risoluzione n. 953 è stata integrata con i paragrafi 21 і 22, secondo i quali fino al 1 aprile 2024 è stabilito un periodo transitorio per il passaggio degli aiuti umanitari attraverso la frontiera doganale dell'Ucraina . Il periodo transitorio prevede il passaggio degli aiuti umanitari attraverso la frontiera doganale dell'Ucraina nel luogo dell'attraversamento della frontiera doganale dell'Ucraina presentando una dichiarazione cartacea sulle merci riconosciute come aiuto umanitario, compilata dalla persona che trasporta le merci in questione, in conformità con il modulo conforme all'Appendice 1 della Procedura per il passaggio e la contabilità dell'assistenza umanitaria in condizioni di legge marziale, approvata con la Risoluzione n. 953 (di seguito - Procedura), senza specificare il codice unico dell'aiuto umanitario, che è fornito dal sistema automatizzato di registrazione dell'assistenza umanitaria. Le merci il cui passaggio avviene senza l'utilizzo del sistema automatizzato di registrazione degli aiuti umanitari sono riconosciute come aiuti umanitari secondo il principio dichiarativo senza l'adozione di una corrispondente decisione da parte di organi statali appositamente autorizzati in materia di aiuti umanitari.

Il destinatario di aiuti umanitari importati senza utilizzare il sistema automatizzato di registrazione degli aiuti umanitari deve caricare nel sistema specificato una copia del prospetto cartaceo sulla distribuzione e l'utilizzo degli aiuti umanitari secondo il modello indicato nell’Allegato 3 della Procedura, firmato dal gestore o dal responsabile della contabilità, entro il 31 marzo 2024, oppure una copia della relazione in formato elettronico con firma elettronica del dirigente o del responsabile della contabilità.

Il passaggio attraverso la frontiera doganale e lo sdoganamento degli aiuti umanitari sotto forma di veicoli per le persone identificate ai sensi della seconda parte dell'articolo 6 della legge ucraina "Sull'aiuto umanitario" viene effettuato senza la conferma scritta di tali persone. La destinazione d'uso di tali veicoli è confermata da un rapporto sulla disponibilità e distribuzione degli aiuti umanitari presentato ai sensi della Procedura.

Vi informiamo inoltre che, in conformità con l'ordinanza del Ministero della Salute dell'Ucraina del 12 marzo 2022 n. 474 "Alcune questioni relative alla ricezione di aiuti umanitari e di beneficenza in condizioni di legge marziale" per la ricezione di medicinali, prodotti medici, materiali di consumo, attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale e altri beni necessari per la corretta fornitura di assistenza sanitaria nelle condizioni della legge marziale introdotte in seguito all'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina, che vengono ricevuti gratuitamente (donati) sotto forma di aiuti umanitari e di beneficenza, l'istituzione statale autorizzata "Centro di sanità pubblica del Ministero della sanità dell'Ucraina" . In caso di ricezione di aiuti umanitari e di beneficenza, Centro di sanità pubblica del Ministero della sanità dell'Ucraina ne garantisce l'accettazione e la distribuzione. I requisiti della Procedura per il rilascio e la contabilizzazione degli aiuti umanitari in condizioni di legge marziale, approvata con la Risoluzione n. 953, si applicano al Centro di sanità pubblica del Ministero della sanità dell'Ucraina come destinatario degli aiuti umanitari registrati nel Registro unificato dei destinatari degli aiuti umanitari.


L'elenco dei documenti che possono servire come conferma della qualità e della sicurezza dei beni forniti come aiuto umanitario:



1. per i medicinali:

1.1. per i medicinali registrati in Ucraina:

● certificato di qualità del produttore per ogni lotto di medicinale;

1.2. per i medicinali non registrati in Ucraina:

● certificato di qualità del produttore per ogni lotto di medicinale;

● istruzioni per uso medico con traduzione in ucraino;

● documenti attestanti la registrazione e l'uso dei medicinali nei paesi da cui i medicinali vengono importati;


La durata di conservazione dei medicinali importati nel territorio dell'Ucraina deve essere almeno la metà del periodo specificato dal produttore, a condizione che il produttore abbia specificato un periodo inferiore a un anno, o almeno sei mesi, a condizione che il produttore abbia specificato un periodo superiore ad un anno.

I medicinali classificati come stupefacenti vengono importati nel territorio dell'Ucraina con una licenza di deposito e un permesso per il diritto di importare nel territorio dell'Ucraina i medicinali stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, rilasciato dal Servizio medico statale.


2. per i dispositivi medici:

2.1. per i prodotti medici immessi in circolazione in Ucraina:

● dichiarazione di conformità del prodotto redatta dal produttore o dal suo mandatario;

● un certificato di conformità ai Regolamenti tecnici sui dispositivi medici, approvati con la Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina del 02.10.2013 n. 753, ai Regolamenti tecnici sui dispositivi medici per la diagnostica in vitro, approvati con la Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina il 02.10.2013 n. 754, il Regolamento tecnico sui dispositivi medici attivi impiantabili, approvato con la Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina del 02.10.2013 n. 755 (certificato di verifica del tipo di dispositivo medico ), rilasciato dall'organismo di valutazione della conformità per i dispositivi medici della classe I, messi in circolazione allo stato sterile, e i dispositivi medici appartenenti alla classe I, con funzione di misurazione, nonché i dispositivi medici delle classi IIa, IIb, III;

2.2. per i dispositivi medici non immessi in circolazione in Ucraina:

● certificati (dichiarazioni, altri documenti) attestanti la conformità dei dispositivi medici ai requisiti stabiliti nel paese di registrazione del produttore;

● documenti che confermano l'introduzione dei prodotti in circolazione nei paesi da cui i prodotti vengono importati/dove i prodotti vengono fabbricati;


3. per i veicoli:

3.1. per i veicoli nuovi:

● libretto di circolazione;

3.2. per i veicoli che erano in uso:

● un documento attestante che l'auto è stata radiata nel Paese di immatricolazione;

● un documento che confermi lo standard ambientale del veicolo almeno "EURO-2";

● un documento attestante l'idoneità del veicolo all'uso, rilasciato entro e non oltre 30 giorni prima dell'offerta del donatore.


4. per i disinfettanti:

4.1. per i disinfettanti registrati in Ucraina:

● estratto del registro statale dei disinfettanti;

● istruzioni per l'uso e lo smaltimento del disinfettante;

4.2. per i disinfettanti non registrati in Ucraina:

● un documento attestante la qualità e la sicurezza del disinfettante, rilasciato dall'autorità competente del paese da cui viene importato il prodotto o del paese di origine del prodotto;

● istruzioni per l'uso e lo smaltimento del disinfettante.


5. per altri beni non sanitari (prodotti per l'igiene, detersivi, mobili non sanitari, indumenti, ecc.):

● un documento che conferma la qualità e la sicurezza del prodotto, rilasciato dall'autorità competente del paese da cui il prodotto viene importato.

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